In una causa di divisione ereditaria esito divergente tra due sentenze: è titolo esecutivo valido?


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La Suprema Corte di Cassazione (cass. 2537\2019) ha stabilito che "della sentenza di scioglimento della comunione mediante assegnazione ai sensi dell'art. 720 cod. civ. il capo di condanna dell'assegnatario al pagamento di conguaglio a favore dell'altro condividente integra una condanna provvisoriamente esecutiva - e quindi valido titolo esecutivo per l'esecuzione - quando, per mancata impugnazione del capo sull'assegnazione, quest'ultima sia divenuta definitiva, pure nel caso di impugnazione del capo sul conguaglio per la contestazione della sua spettanza o della sua entità."

21/03/2020 | 12:00
Autore: Nino Nigro

Nell’ambito di una sentenza di divisione ereditaria, in seguito alla notifica dell’atto di precetto, due germani hanno mosso opposizione ex. art. 615 cpc, rispettivamente innanzi al Tribunale di Salerno ed al Tribunale di Potenza. 

Nel primo caso, presso il Tribunale di Salerno, il reclamante ha sostenuto che “la sentenza non crea obbligazioni tra i coeredi e che le somme indicate in sentenza vanno conferite alla massa ereditaria”. Inoltre, ha aggiunto che “… nel caso di specie il progetto di divisione non è ancora divenuto definitivo attesa la pendenza del giudizio di gravame della sentenza di primo grado e della domanda di usucapione pendente presso il Tribunale di Potenza.” Invece, per controparte, si costituivano in giudizio i reclamati, tutti rappresentati e difesi dallo studio legale Nigro&Bevilacqua che hanno chiesto e, infine, ottenuto il rigetto del reclamo perché ritenuto totalmente infondato.

Infatti, Il Giudice di Prime Cure, in accordo con le tesi della difesa, ha rigettato l’opposizione del reclamante e, per rinforzare le motivazioni della sua decisione, si è appellato, come ulteriore conferma, al principio n. 2537\19 della Corte di Cassazione, ai sensi del quale “della sentenza di scioglimento della comunione mediante assegnazione ai sensi dell'art. 720 cod. civ. il capo di condanna dell'assegnatario al pagamento di conguaglio a favore dell'altro condividente integra una condanna provvisoriamente esecutiva - e quindi valido titolo esecutivo per l'esecuzione - quando, per mancata impugnazione del capo sull'assegnazione, quest'ultima sia divenuta definitiva, pure nel caso di impugnazione del capo sul conguaglio per la contestazione della sua spettanza o della sua entità”. In conclusione ed in virtù delle suddette argomentazioni, il Giudice ha disposto il rigetto del reclamo e quindi, per effetto, viene confermata la validità del provvedimento reclamato.

Contrariamente, nel secondo caso, risulta divergente l’esito avuto nella proposta d’opposizione dell’altro germano, presentata al Tribunale di Potenza. L’opponente motiva le sue richieste di sospensione in merito all'efficacia esecutiva del titolo in tal modo    "… la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2042\2015, posta a fondamento dell’atto di precetto, avrebbe stabilito i conguagli in denaro dovuti da alcuni dei condividenti in favore della massa ereditaria e non in favore dei singoli condividenti, escludendo ogni ipotesi di solidarietà di ogni obbligazione dal lato attivo, sicché pagando quanto richiesto con l’atto di precetto si esporrebbe al pericolo di reiterazione di richieste di pagamento degli altri condividenti in favore dei quali è stato riconosciuto il diritto a percepire il conguaglio in denaro."

Il Giudice del Tribunale di Potenza si è espresso a favore del reclamante e ha accolto l’istanza cautelare in quanto ha ritenuto presenti, in questa fattispecie, i gravi motivi atti a giustificare la sospensione dell’efficacia del titolo. Infine, ha fissato le precisazioni conclusive in una prossima udienza.

 

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