Misure anti-Covid19: ulteriore proroga differimento udienze e sospensione dei termini fino all’11 Maggio 2020.


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In data 6 aprile 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il seguente decreto-legge: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".

15/04/2020 | 17:01
Autore: Nino Nigro

Come già era stato anticipato nei giorni scorsi ed in virtù del Decreto-legge Cura Italia, al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica Covid19, è stato nuovamente confermato il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali fino all’11 Maggio 2020. Nel frattempo, non si esclude una successiva proroga che verrà valutata in base all'andamento della curva epidemica in Italia. 

Dopo la riunione del Consiglio dei Ministri del 6 aprile, il Decreto-legge 8 aprile 2020 n.23 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94, entrato poi in vigore dal 9 aprile 2020. Nella fattispecie, al Capo V: Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali, art. 36, si delibera che: “Il termine del 15 aprile previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020.”

Quindi, secondo il decreto sopra citato, si precisa che la sospensione riguarda tutte le attività e le udienze civili, penali, tributarie e amministrative tranne in determinati casi urgenti. In particolare, non verranno differite le seguenti cause:

  • cause di competenza del Tribunale dei minori per dichiarazioni di adottabilità e per ogni situazione di grave pregiudizio ( per minori non accompagnati o allontanati dalle famiglie);
  • cause relative agli alimenti derivanti da rapporti di parentela, affinità o coniugio;
  • procedimenti cautelari personali;
  • procedimenti in materia di tutori, amministratori di sostegno, interdizione e inabilitazione;
  • procedimenti per accertamenti di trattamenti sanitari obbligatori;
  • richiesta di interruzione della gravidanza;
  • ordini di protezione in situazioni di abusi e maltrattamenti in famiglia;
  • procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento o trattenimento di cittadini europei ed extracomunitari;
  • provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello, ex articoli 351 e 373 del codice di procedura civile;
    tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Per ulteriori informazioni, negli allegati, è possibile visionare i documenti ufficiali: “Decreto-legge 8 aprile 2020, n.23” (Gazzetta Ufficiale) e il comunicato stampa n.39 del Consiglio dei Ministri.

Fonti ed Articoli di riferimento:

Policarpio I., 7 aprile 2020, “Udienze e termini sospesi fino all’11 maggio, novità nell’ultimo decreto”, sez. Lavoro e Diritti in Money.it, consultabile qui: https://www.money.it [09.04.2020]
 
Redazione Giurisprudenza Penale, 7 aprile 2020,  “Covid-19, rinvio d’ufficio delle udienze e sospensione dei termini: termine posticipato all’11 maggio 2020” in Giurisprudenza Penale, consultabile qui: https://www.giurisprudenzapenale.com [09.04.2020]
 

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