Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, una lettura interpretativa sull'art.11 del D.L. 8 aprile 2020 n.23


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Decreto Legge "Liquidità" 08.04.2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali." Focus sull'art.11 titolato "Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito" contenuto nel D.L. sopra menzionato per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

16/04/2020 | 09:00
Autore: Nino Nigro

Il Governo, attraverso il decreto “Cura Italia”, ha finora adottato diversi provvedimenti per contrastare l’emergenza Covid-19 ed, in particolare, facciamo riferimento all’ultimo Decreto Legge 08 aprile 2020, n.23 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94). A tal proposito, è opportuno dare una lettura interpretativa ed esplicativa dell’art. 11 titolato “Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito”, rubricato al Capo II “Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19”.

La norma, nella fattispecie, prevede che:

1) "I termini di scadenza ricadenti o ricorrenti nel periodo tra il 09 marzo 2020 e 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.".

2) L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al primo comma opera su

  1. i termini per la presentazione al pagamento;
  2. i termini per la levata del protesto o delle contestazioni equivalenti;
  3. i termini previsti all'art 9, comma 2, lettera a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'art. 9 bis, comma 2, della medesima legge n.386 del 1990;
  4. il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'art 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990;

3) i protesti o le contestazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio prevedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'art 8 bis, commi 1 e 2 , della legge 15 dicembre 1990 , n. 386." 

Quindi, dalla lettura della norma viene in rilievo che tutti i titoli esecutivi emessi ante decreto, che abbiano scadenza nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 aprile, sono sospesi per il "medesimo periodo", dunque i termini sono sospesi e ricominceranno a decorrere a far data dal 30/4/2020 e ciò vale anche per ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Resta ferma la possibilità di rinunciare alla sospensione.

Per gli assegni, che ricordiamo essere titoli di pagamento e non di garanzia, il legislatore in conformità alla legge vigente precisa che l'assegno passato per il pagamento durante la sospensione è pagabile nel giorno di presentazione, per poi aggiungere che la sospensione opera per la presentazione dell'assegno al pagamento, per il protesto dell'assegno o delle contestazioni equivalenti. 

Sono, altresì, sospesi i termini di cui all'art 9 comma 2 lettere a) e b) della legge 386/90 come modificata dal D.L. 507/99 (Revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni) che si avvererebbe ove il titolo privo di provvista non venga pagato, con le relative sanzioni ed interessi, entro 60 giorni dal termine di presentazione del titolo (termine, come detto, soggetto a sospensione); rientra altresì nella sospensione il termine di cui all'art. 9bis della legge 386/90 come modificata dal D.L. 507/99 (Preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni), nonché il termine di cui all'art 8 comma 1 della stessa legge 386/90 come modificata dal D.L. 507/99 (Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione). L'articolo si conclude con la previsione, per i protesti e le altre contestazioni elevati o effettuate dal 9/3/2020, la sospensione o la cancellazione se già intervenute e la sospensione delle informative al Prefetto di cui all'art 8 bis della legge 386/90 come modificata dal D.L. 507/99.

In conclusione, per semplificare, chi abbia emesso, prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge 08/04/2020 n.23, un vaglia cambiario, una cambiale o altro titolo di credito che sia andato a scadere tra il 09 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020, vedrà prorogata la scadenza per lo stesso periodo (dunque 52 giorni) che ricominceranno a decorrere dal 30/4/2020. Nel caso di un assegno emesso e presentato al pagamento durante il periodo di sospensione (09/03/2020 - 30/04/2020), fermo che l'assegno deve essere pagato nel giorno di presentazione, in ogni caso sono sospesi i termini di cui prima e per lo stesso periodo, sia per la presentazione dell'assegno ed ove tale assegno fosse privo di provvista, sono sospese tutte le relative conseguenze e segnalazioni, sempre per il periodo di cui sopra ed i termini dovranno essere computati a far data dal 30/4.

Sarà utile dunque, per chi abbia ricevuto i preavvisi di revoca da parte della propria banca, effettuare una verifica in relazione alla sospensione di cui all'art.11 del DL 08/04/2020 n.23 ed una verifica dei prossimi titoli a scadere, formalizzando l'invito ai propri fornitori a non presentare i titoli per l'incasso, con contestuale invito a rinegoziare il debito, in considerazione della chiusura per legge del proprio esercizio commerciale.

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