Maggior tutela per il garante con l'applicazione dell'art.1957 c.c. anche al contratto autonomo di garanzia (sentenza n. 5598 del 2020 Cass.)


news_cover
L'articolo 1957 c.c. ( rubricato "scadenza dell'obbligazione principale") sancisce un termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, se la fideiussione non ha un termine specificamente determinato, o nel termine di due mesi, se essa è stata concepita temporaneamente. Quindi, se entro il termine indicato, il creditore non si attiva nei confronti del debitore principale, perde il suo diritto. Per superare tale limitazioni, la sentenza n. 5598 del 2020 della Suprema Corte di Cassazione fa un importante passo stabilendo una maggior tutela per il garante tramite l'applicabilità dell'art.1957 c.c. anche al contratto autonomo di garanzia.

08/06/2020 | 12:00
Autore: Nino Nigro

I. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

II. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

III. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

IV. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

Al fine di evitare che il fideiussore rimanga nell’eterna attesa della richiesta dell’adempimento della sua obbligazione di garanzia per un tempo indefinito, il dettato dell’art. 1957 c.c. richiede alle banche (e ad ogni creditore) di attivarsi nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, se la fideiussione non ha un termine specificamente determinato, o nel termine di due mesi, se essa è stata concepita ad tempus.

Pertanto, se entro il termine indicato dall’articolo citato il creditore non si attiva nei confronti del debitore principale, perde il suo diritto, a meno che le parti non abbiano rinunciato ad avvalersi della norma.

Per superare tale limite, si è ormai consolidata tra le banche la tendenza, acquisita anche dalla giurisprudenza, a qualificare le fideiussioni come contratti autonomi di garanzia- le cd. garanzie a prima richiesta e senza eccezioni - con cui il garante assume l’impegno di pagare al beneficiario della garanzia sulla base della semplice richiesta del creditore e rinunciando ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito.

La conseguenza di tale qualificazione ha consentito, pertanto, alle banche, rimaste inerti nei confronti del debitore principale, di soddisfare anche a distanza di anni le proprie ragioni creditorie nei confronti del garante senza incorrere nelle limitazioni temporali sancite, appunto, dall’art. 1957 c.c., considerato – in modo discutibile – norma derogabile e non applicabile al contratto autonomo.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5598 del 2020, che presenta aspetti di indubbia rilevanza, è tornata sull’argomento, aprendo la strada, sicuramente ancora lunga, al ribaltamento del maggioritario orientamento giurisprudenziale che nega l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. anche al contratto autonomo di garanzia. Con grande chiarezza, la sentenza citata ha ripreso un importante concetto già espresso da qualche isolata sentenza di merito, stabilendo espressamente che:

«[...] la deroga all’art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita neppure laddove sia inserita, all’interno del contratto di fideiussione, una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come  “contratto autonomo di garanzia” o come "fideiussione" [...] »

Insomma, non vi è alcuna incompatibilità tra la causa del contratto autonomo e l’onere imposto al creditore di perseguire il debitore principale, perché l’autonomia della garanzia e l’articolo 1957 c.c. operano su due piani diversi: il garante, quindi, non potrà opporre eccezioni relative al rapporto garantito e il creditore avrà il preciso onere, per giovarsi della garanzia, di richiedere giudizialmente l’adempimento nei confronti del debitore principale.

L’importante conseguenza dell’applicazione della norma di cui all’art. 1957 c.c. anche al contratto autonomo, ove il ragionamento venga accolto nelle prossime sentenze, sarà la maggior tutela per il garante dall’ulteriore rischio che è insito nella persistenza a tempo indeterminato - e a vantaggio degli istituti di credito - della propria corresponsabilità patrimoniale.

CERCA NELLE NEWS
CONDIVIDI
NEWSLETTER

Hai apprezzato le nostre notizie? Compila i campi sottostanti ed iscriviti alla nostra newsletter periodica, per essere sempre informato sugli ultimi aggiornamenti!