Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art 549 c.p.c.
Con la Sentenza in commento la Suprema Corte, relativamente ad un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ante L. 24/12/20212 n.228, stabilisce il seguente principio di diritto: " nel sistema di tesoreria unica misto, previsto dal D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, art. 7, come modificato, ed esteso alle ASL, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 77 quater, conv. con mod. in L. 6 agosto 2008, n. 133, la esposizione dell'ente pubblico per anticipazioni di cassa erogate, in conto corrente bancario, dalla banca od istituto di credito titolare del servizio di tesoreria dell'ente, ove non ripianata attraverso le rimesse delle entrate proprie - non vincolate - affluite sul medesime conto corrente bancario, deve essere estinta a valere sulle eventuali risorse pubbliche trasferite, senza vincolo di destinazione, sul conto corrente in contabilità speciale, previa emissione del titolo di spesa (mandato di pagamento) in favore della banca creditrice, attraverso la procedura di regolamentazione dei rapporti di debito-credito tra la banca-tesoriere e la Sezione provinciale di tesoreria dello Stato presso la quale è acceso il conto corrente in contabilità speciale, disciplinata dalle norme regolamentari di cui al decreto del ministro della Economia e delle Finanze in data 4 agosto 2009. Tale procedura non introduce alcun titolo di preferenza nella soddisfazione del credito, in deroga al principio della "par condicio creditorum" di cui all'art. 2741 c.c., ma realizza una volta perfezionata lo stesso effetto solutorio attribuito, in base al principio della unitarietà del saldo contabile, alla rimessa eseguita su conto corrente affidato, sul quale è regolata un'apertura di credito - cui deve essere assimilata la anticipazione di cassa prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 2, comma 2 sexies, lett. g) e succ. mod.- con esposizione di saldo negativo. In conseguenza nel procedimento espropriativo presso terzi, promosso ai sensi della L. 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1 bis, il conflitto tra il credito della banca-tesorerie, per rimborso delle anticipazioni di cassa, ed il diritto al vincolo di indisponibilità delle somme pignorate del creditore procedente, deve essere risolto in base al criterio della data certa previsto dall'art. 2915 c.c., comma 1, verificando se il perfezionamento della procedura telematica di regolamentazione del rapporto tra tesoriere e Sezione provinciale di tesoreria dello Stato, attuato attraverso i sistemi di immissione ed esecuzione degli ordini di trasferimento designati dalla Banca d'Italia, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, art. 10 e succ. mod., si sia concluso mediante le corrispondenti registrazioni delle annotazioni contabili sui rispettivi conti, speciale e bancario, anteriormente o meno alla data di notifica dell'atto di intimazione effettuata dal creditore pignorante"
Viene, diremo finalmente, smentita la tesi portata avanti dalle banche o istituti di credito titolari del servizio di tesoreria, ovvero che il DM 4 agosto 2009 abbia introdotto un titolo di preferenza, per il tesoriere, rispetto al creditore procedente, in relazione alle "anticipazioni di cassa", con un'importante indicazione in ordine all'accertamento che il Giudice deve compiere per l'applicazione del principio della data certa ex art.2915, comma 1, Codice Civile.
Appare evidente che il principio di diritto resti applicabile anche allla procedura di accertamento diremo "nuovo rito". L'art. 549 c.p.c. prevede che il Giudice compia i necessari accertamenti a seguito della contestazione della dichiarazione del terzo, il che impone, per il creditore procedente, di avanzare, all'esito dell'invio della dichiarazione negativa da parte della banca o istituto tesoriere, una fondata e, si ritiene, non generica contestazione della stessa dichiarazione.
Si dovrà, dunque, porre il Giudice dell'esecuzione in condizioni di poter accertare se "......il perfezionamento della procedura telematica di regolamentazione del rapporto tra tesoriere e Sezione provinciale di tesoreria dello Stato, attuato attraverso i sistemi di immissione ed esecuzione degli ordini di trasferimento designati dalla Banca d'Italia, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, art. 10 e succ. mod., si sia concluso mediante le corrispondenti registrazioni delle annotazioni contabili sui rispettivi conti, speciale e bancario, anteriormente o meno alla data di notifica dell'atto di intimazione effettuata dal creditore pignorante".
Il Giudice dovrà accertare, inoltre, che il trasferimento delle somme dalla tesoreria provinciale alla banca tesoriera, con la finalità, ad esempio, di ripianare un'anticipazione di cassa, sia stata preceduta dall'emissione da parte dell'Ente Pubblico di un regolare mandato di pagamento, dovendosi, in contrario, ritenere assolutamente illegittimo e violativo della "par condicio creditorum" il ripianamento dell'anticipazione di cassa.
Avv. Nino Nigro